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Responsabiltà del proprietario

Normativa

Questa sezione vorrebbe essere un contenitore in continuo aggiornamento in cui cerchermo di raccogliere le norme relative alla tutela degli animali.
Raccoglieremo in queste pagine tutto quanto può essere utile a vivere la condizione di proprietario di cane in piena responsabilità.
Ogni suggerimento è ben accetto.

E' importante cominciare parlando della Responsabilità Civile e Penale del proprietario o del detentore del cane.

RESPONSABILITA' CIVILE


Art. 2052 - Danno cagionato da animali
"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Giusrisprudenza


In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l’art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico  del proprietario dell’animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche  la colpa del danneggiato, che, però per avere effetti liberatori, deve consiste in un comportamento cosciente che assorba l’intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò  stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.
(Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400, Parini c. Olivari)

La responsabilità sancita dall’art. 2052 c.c. ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell’animale secundo o contra naturam, comprendendosi in tale  concetto qualsiasi atto o moto dell’animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell’animale medesimo e prescinda dall’agire dell’umo.
(Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 1977, n. 261)

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell’art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell’animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il  danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell’animale.
(Cassazione civile, sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, Ente Teatr. Op. c. Ricci)


La responsabilità per fatto di animale di cui all’art. 2052 c.c., riguarda alternativamente il proprietario dell’animale e chi si serve dell’animale,  per tutto il periodo in cui lo ha in uso.
(Pret. Civile Torino, 4 ottobre 1991, in Arch. Civ. 1992, n. 3)

Pertanto, sia il proprietario di un cane che chi lo ha in custodia, sono responsabili dei danni da esso causati, sia che il cane sia sotto la sua custodia, sia che lo stesso sia smarrito o fuggito, salvo che si possa provare che si sia trattato  di caso fortuito. A tal proposito quindi, potrebbe essere opportuno stipulare un'apposita polizza assicurativa che possa proteggerci da eventuali danni che il nostro amico a quattro zampe possa cagionare.

Putroppo però una polizza assicurativa non ci proteggerà da eventuali conseguenze penali che il comportamento del nostro cane possa provocare.

RESPONSABILITA' PENALE


Codice Penale - Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERENTI L'INCOLUMITA' PUBBLICA
§ 1 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI  PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI

Art. 672 – Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace:

  • Chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque  senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o li conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica ovvero li affida a persona inesperta.

  • Chi aizza o spaventa animali, in modo da metter in pericolo l’incolumità delle persone.


Giurisprudenza

L’obbligo di custodire e di governare animali dotati di naturale ed istintiva ferocia o che in determinate circostanze possano diventare aggressivi incombe sul detentore  o qualsiasi titolo. Risponde, quindi della contravvenzione di cui all’art. 672 c.p., il custode non proprietario di un cale affidatogli se omette di osservare le regole di condotta prevista da detto articolo.
(Cass. Pen., sez IV, 29 ottobre 1968, n. 1738, Scali.)

Pericolosi per l’altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali la cui ferocia è caratteristiche naturale o istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi e determinate circostanze.  Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante.
(Cass. Pen., sez IV, 3 marzo 1670, n. 822, Bonichini.)


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